Art. 25.
(Disposizioni fiscali).

      1. Le donazioni di denaro o di beni mobili o immobili, effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche in favore di consultori familiari pubblici o di consultori familiari istituiti o gestiti da ONLUS, sono esenti da ogni imposta.
      2. Le persone fisiche o giuridiche che effettuano le donazioni di cui al comma 1 possono detrarre dal loro reddito annuo imponibile il 19 per cento del valore della donazione, documentato per i beni non in denaro da perizie tecniche giurate, fino a un massimo di 40.000 euro.
      3. Le persone fisiche o giuridiche che prestano attività di volontariato, professionale e gratuita, in favore dei consultori

 

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familiari di cui al comma 1, documentata da perizie tecniche giurate redatte da un esperto specialista della specifica materia, sulla base dei minimi tariffari professionali ove previsti e, in mancanza, degli usi e delle consuetudini, possono detrarre dal loro reddito annuo imponibile il 19 per cento del valore della prestazione, fino a un massimo di 15.000 euro.