1. Le donazioni di denaro o di beni mobili o immobili, effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche in favore di consultori familiari pubblici o di consultori familiari istituiti o gestiti da ONLUS, sono esenti da ogni imposta.
2. Le persone fisiche o giuridiche che effettuano le donazioni di cui al comma 1 possono detrarre dal loro reddito annuo imponibile il 19 per cento del valore della donazione, documentato per i beni non in denaro da perizie tecniche giurate, fino a un massimo di 40.000 euro.
3. Le persone fisiche o giuridiche che prestano attività di volontariato, professionale e gratuita, in favore dei consultori